LO STATUTO

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)
E’ costituita, ai sensi della Legge n. 383/2000 e della Legge Regionale n. 7 del 7/2/2006, l’Associazione denominata SPAZIO MEDIAZIONE&INTERCULTURA (Associazione dei Mediatori Interculturali di Cuneo) con sede in Cuneo (CN), Via Carlo Barbero, nr. 6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.
La sede potrà essere modificata con una semplice delibera del comitato direttivo sottoposta all’approvazione della assemblea ordinaria, e non richiederà formale variazione del presente Statuto. L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 (Scopi e attività)
L’Associazione è apolitica, aconfessionale, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L’Associazione non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.
L’Associazione si prefigge di promuovere e facilitare l’integrazione degli immigrati tramite il servizio della mediazione interculturale. L’Associazione intende favorire la partecipazione attiva dei propri soci alla vita culturale, sociale e civile della comunità locale e nazionale, favorendo cammini culturali che stimolino un nuovo umanesimo e promuovendo la conoscenza e l’interazione tra le culture delle numerose nazionalità presenti sul territorio, valorizzandone le diversità e le tradizioni.
Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

  • romuovere la figura del mediatore interculturale e realizzare manifestazioni di carattere culturale che possano stimolare la conoscenza e l’incontro tra le differenti etnie presenti all’interno del territorio;
  • organizzare eventi sul dialogo culturale ed interculturale (feste a tema, serate culinarie, visite guidate ai luoghi di culto);
  • promuovere attività culturali e interculturali, quali seminari, convegni, laboratori, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, pubblicazioni;4) ricercare sinergie con altre zone aventi caratteri di omogeneità territoriali ed affinità culturali;
  • offrire attività di formazione ai diversi soggetti (insegnanti, operatori pubblici e privati) sui temi dell’immigrazione;
  • accompagnare e sostenere i cittadini stranieri nell’apprendimento della lingua italiana valorizzando il patrimonio linguistico/culturale;
  • collaborare con altri enti che operano perseguendo finalità analoghe;
  • ogni altra attività che possa risultare utile al perseguimento dello scopo sociale.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
L’Associazione:
per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 (Risorse Economiche)
L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote associative;
  • contributi degli aderenti e dei privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
  • da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 01/01 e termine il 31/12 di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 4 (Soci)
Il numero dei soci è illimitato.
Sono membri dell’Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi associativi.

ART. 5 (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

  • mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
  • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • persistenti violazioni degli obblighi statutari, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica in assemblea.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6 (Doveri e diritti degli associati)
I soci sono obbligati:

  • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
  • a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  • ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

ART. 7 (Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ART. 8 (Assemblea)
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 1 delega.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

  • approva il bilancio consuntivo;
  • nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • delibera l’esclusione dei soci;
  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti gli associati, avviso da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso di convocazione dell’assemblea fisserà anche la data per un’eventuale assemblea di seconda convocazione, nel caso la prima dovesse andare deserta. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione dei 3/4 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati, indipendentemente dalla convocazione.

ART. 9 (Il Consiglio Direttivo)
Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo gli associati maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti decadano dall’incarico, il
Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva
Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Al Consiglio Direttivo spetta di:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predisporre il bilancio consuntivo;
  • nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;
  • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza
  • dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

E’ presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni consigliere a mezzo lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti i membri, avviso da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza.
I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 (Il Presidente)
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

ART. 11 (Scioglimento)
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 12 (Norma finale – rinvio)
Per quanto non espressamente previsto o diversamente disposto in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

Presidente:
Alexandra Lupea

Tesoriere:
Liga Obronova

Vicepresidenti:
Martha Quinteros, Christine Decarli

Consigliere:
Jona Bejtja, Djeneba Konfe, Aboudramane Pléa

Segretario:
Loreta Gripshi